Art. 8.
(Mezzi tecnici per l'estrazione di minerali e di fossili).

      1. Salvo diverse disposizioni regionali, i limiti quantitativi giornalieri per persona per l'estrazione di minerali e di fossili sono stabiliti in 20 chilogrammi.
      2. Per le operazioni di estrazione di minerali e di fossili, sia dalla roccia madre che dai frammenti sciolti superficiali, è consentito esclusivamente l'impiego di mazze e di martelli del peso massimo non superiore a 5 chilogrammi, di scalpelli da roccia della lunghezza non superiore a 60 centimetri e di altri attrezzi ausiliari di lunghezza non superiore a 1 metro.
      3. È sempre vietato l'uso di materiale esplosivo e di mezzi meccanici a motore o a propulsione idraulica o pneumatica, salvo apposita autorizzazione speciale per ricerche scientifiche rilasciata ai sensi dell'articolo 11.